Tassazione sull’oro da investimento: come funziona?

oro fisico da investimento

La tassazione sull’oro da investimento è un tema piuttosto recente nella storia repubblicana italiana. Infatti nel nostro Paese per i privati è divenuto possibile acquistare e vendere oro da investimento solo con la promulgazione della legge n.7 nel gennaio del 2000.

La suddetta legge abolisce il monopolio dell’oro da parte dell’Ufficio italiano dei cambi e consente ai residenti in Italia di acquistare e detenere lingotti d’oro con una purezza superiore ai 995 millesimi e le monete d’oro con una purezza pari o superiore ai 900 millesimi, prodotte dopo il 1800, aventi avuto corso legale nel Paese di origine e con un prezzo che non superi dell’80% il valore corrente dell’oro sul suo mercato libero.

Queste sono infatti le caratteristiche dei lingotti e delle monete per essere definiti oro da investimento.

Il Parlamento italiano ha approvato questa legge dopo la sollecitazione da parte dell’Unione Europea di attuare la direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998.

La legge italiana stabilisce inoltre che la tassazione sull’oro da investimento debba essere esente da IVA. Ciò si traduce sostanzialmente in un’assenza di tasse per l’acquisto e il possesso di oro fisico. Motivo per il quale l’investimento in oro è fiscalmente il più conveniente ad oggi sul mercato.

C’è chi domanda se i lingotti d’oro vanno dichiarati. Il possesso di oro non è tassato, ma tutti gli operatori professionali in oro sono tenuti dichiarate all’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) entro la fine del mese successivo tutte le compravendite di oro con un valore pari o superiore ai 12.500€. Per quanto riguarda il semplice possesso, il privato cittadino che acquista, non è tenuto a fare nulla.

Ci sono tasse supplementari? Chi può vendere ufficialmente l’oro da investimento? È importante conservare il certificato di acquisto? Tutte queste domande troveranno risposta in questo articolo.

Tassazione sull’oro da investimento: il ruolo della fattura.

Come abbiamo già spiegato la tassazione sull’oro da investimento è esente da IVA, dunque un residente in Italia può acquistare e possedere i propri lingotti o le monete d’oro senza pagare un centesimo di tasse. L’imposta arriva nel caso in cui il privato rivendesse l’oro ottenendo una plusvalenza.

Per plusvalenza si intende un guadagno dovuto dal maggior valore di vendita rispetto al valore di acquisto. Se per fare un esempio dovessimo comprare un lingotto a 1.000€ e lo rivendessimo a 1.100€, la plusvalenza sarebbe di 100€.

In Italia l’imposta sostitutiva ha un’aliquota del 26%. Dunque nel caso in cui doveste ottenere una plusvalenza dalla vostra rivendita di oro dovrete pagare un’imposta del 26% sul cosiddetto capital gain, così come avviene per le altre rendite finanziarie ottenute da obbligazioni, da azioni, dal Forex e così via.

Nel nostro esempio precedente sulla plusvalenza di 100€ il cittadino avrebbe dovuto pagare 26€ di tasse.

Al momento della vendita quindi la fattura di acquisto assume un ruolo fondamentale in quanto testimonia il prezzo di acquisto ed è quindi fondamentale per determinare l’importo della plusvalenza dalla quale dovranno essere detratte il 26% di tasse.

Che succede se non si ha una fattura?

Nel caso in cui il possessore di oro al momento della rivendita non sia in possesso della fattura il fisco presuppone che ci sia stata una plusvalenza del 25% quindi si dovrà applicare in qualsiasi caso la tassa del 26% sul 25% del totale corrisposto per la vendita.

Aggiornamento legge di Bilancio del 1 Gennaio 2024

Quanto detto nel paragrafo precedente è stato modificato con l’ultima legge di bilancio presentata il 1 Gennaio 2024 (LEGGE 30 dicembre 2023, n. 213 Rif. Articolo 92 a-c). Con l’entrata in vigore del provvedimento infatti, per tutte le vendite di oro da investimento di cui non si possiede la documentazione che ne dichiari il valore iniziale è prevista una tassazione al 26% sul totale ricavato.

COSA E’ CAMBIATO NELLE VENDITE SENZA FATTURA DI ACQUISTO

ricavo vendita senza fattura plusv. presupposta del 25% Tax 26%
PRIMA €37.000 €9.250 €2.405
OGGI €37.000 NO €9.620

Dalla tabella si evince chiaramente che a differenza di quello che accedeva prima la tassa non è più applicata al 25% del totale, ma direttamente all’intero importo.

Non cambia nulla invece per quanto riguarda le vendite di oro da investimento per cui si possiede una fattura di acquisto a proprio nome che continueranno ad essere tassate solo sulla effettiva plusvalenza (differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto) nella percentuale del 26%.

ESEMPIO DI VENDITA CON FATTURA

valore in fattura acquisto valore conferimento vendita plusv. Tax 26%
€33.000 €37.000 €4000 €1.040

Dove vanno dichiarate le tasse sulla vendita dell’oro?

Come dichiarare queste tasse? Semplicemente inserendo la plusvalenza nel quadro RT della sezione II del modello denominato “Redditi Persone fisiche“. Nel caso in cui il vostro investimento in oro sia stato effettuato all’estero è necessario specificarlo nel quadro RW dello stesso modulo.

Il vostro commercialista certamente saprà che se doveste registrare delle minusvalenze su altre compravendite di oro, il discorso cambierebbe.

La minusvalenza è l’esatto contrario della plusvalenza, ossia una differenza negativa fra valore di acquisto e di vendita di un qualsiasi prodotto finanziario. Essa chiaramente non solo non genera imposte da pagare, ma le riduce.

Le plusvalenze sono infatti tassate al netto delle minusvalenze della stessa categoria. Riprendendo il nostro esempio precedente, ciò significa che se un altro acquisto di lingotti o monete d’oro dovesse portare ad una perdita di 100€, non avreste tasse da pagare perché la minusvalenza avrebbe sostanzialmente annullato la plusvalenza.

Troppo complicato?

Se tutte queste cose ti sembrano complicate, non preoccuparti, puoi rivolgerti tranquillamente al tuo commercialista di fiducia che si occuperà per te di queste incombenze. L’importante è che tu gli consegni i documenti necessari, quindi la fattura di acquisto (se in tuo possesso) ed il conferimento di vendita che ti avrà consegnato l’operatore a cui hai venduto il tuo oro.

Chi può vendere oro da investimento con l’esenzione IVA?

Per ottenere l’enorme vantaggio di non avere una tassazione sull’oro da investimento è necessario acquistare il metallo prezioso solo presso Operatori Professionali in Oro autorizzati dalla Banca d’Italia, tra i quali c’è Orogenesi s.r.l.

La Banca d’Italia fa una selezione serrata e concede tale autorizzazione solo alle aziende che superano determinati criteri di onorabilità più altre valutazioni. L’elenco degli operatori professionali in oro è consultabile sul sito della Banca d’Italia, dal momento che essi sono riuniti in un albo.

Orogenesi - Oro da investimento

Orogenesi riacquista in qualsiasi momento tutti i prodotti che ha venduto precedentemente, riservando condizioni speciali al cliente per permettergli di tratte il massimo rendimento dall’investimento in oro. I clienti di Orogenesi potranno infatti rivendere l’oro da investimento ad uno sconto agevolato del 2% rispetto al valore corrente della quotazione.

184 pensieri su “Tassazione sull’oro da investimento: come funziona?

    • Roberto dice:

      Buongiorno, è possibile compensare minusvalenze maturate da investimenti finanziari di altra natura (tipo azioni, ETF etc.) con la plusvalenza generata dalla vendita dell’oro fisico ? Grazie per la risposta.

      • Staff Orogenesi dice:

        Gentile Roberto, si le confermo che è possibile entro 4 anni. La invitiamo comunque a consultare il suo commercialista per informazioni più dettagliate.

      • gianluca dice:

        Per la plusvalenza si paga a prescindere che siano trascorsi svariati anni o funziona come le case dopo cinque anni non vi e’ plusvalenza se si rivende?

        • Staff Orogenesi dice:

          Buongiorno, la tassa del 26% sulla plusvalenza, alla stato attuale, si paga anche se sono passati diversi anni. Non c’è un limite temporale. Ovviamente vanno monitorare le leggi vigenti, che potrebbero cambiare nel corso degli anni.

      • Staff Orogenesi dice:

        buongiorno,
        se parliamo di oro da investimento, non può acquistarlo dai compro oro: solamente i banchi metalli autorizzati dalla Banca d’Italia come noi possono venderlo. I compro oro o le gioiellerie possono vendere oro 18K.

  1. Mirko dice:

    buon giorno, una curiosità se ho ricevuto in regalo/eredità da un genitore defunto un lingotto da investimento,quindi senza fattura, proveniente non da Banca d’italia ma da un altra banca sempre in comunità europea, lo posso vendere o tenere

    • Staff Orogenesi dice:

      Salve Mirko, può fare entrambe le cose sia tenerlo che venderlo. In caso di vendita non avendo fattura la legge prevede, come spiegato nell’articolo, che il 26% di tasse vengano detratte dal “presupposto guadagno” ovvero il 25% dell’intero importo ricavato dalla vendita.

      • Tiziana Lombardi dice:

        Buonasera
        è davvero tantissimo il 26%. Su un lingottino ricevuto in regalo da un nonno 20 anni fa e di cui non si ha alcuna certificazione di acquisto praticamente si perde un terzo del suo valore.

  2. ANDREA BOSIO dice:

    Come funzionerebbe invece se uno comprasse l’oro con cryptovaluta senza passare per FIAT e poi lo rivendesse? La tassazione sarebbe solo sulla plusvalenza oro?

    • Staff Orogenesi dice:

      Gentile Sig. Bosio,
      La tassazione nel nostro paese è sempre soltanto sulla plusvalenza. Cambia solamente il metodo di calcolo a seconda che il venditore abbia conservato la fattura di acquisto emessa da una azienda Italiana oppure no. Nel primo caso l’aliquota del 26% viene calcolata semplicemente sulla plusvalenza, nel secondo caso l’aliquota viene calcolata sul 25% del corrispettivo di vendita.

      Restiamo a disposizioni per ulteriori chiarimenti.

      • armando dice:

        è chiaro che in Italia venga tassata la plus valenza,ma vorrei sapere se compro oro all’estero devo comunque in sede di dichiarazione dei redditi dichiarare l’importo da fattura dell’ oro acquistato e lasciato all’estero in custodia? ed inoltre sull’importo acquistato va versato qualche imposta tipo ivafe. oppure qualche altra imposta.? oppure bisogna solo dichiarare l’importo acquistato solo a scopo dichiarativo? cioè solo x informare il fisco italiano? grazie

        • Staff Orogenesi dice:

          In caso di oro acquistato all’estero non va fatta nessuna dichiarazione, la dichiarazione all’UIF è necessaria quando decide di trasferire l’oro in Italia e deve essere fatta preventivamente. Non vi sono altre imposte, o altre dichiarazioni da fare se non quelle descritte. Le uniche imposte sono le tasse sulla plusvalenza e vanno pagate sia che la compravendita avvenga in Italia sia che avvenga all’estero se lei è residente in Italia.

  3. Marco dice:

    Buongiorno, se ho ben capito, posso acquistare metalli preziosi da investimento per un valore massimo di 12.500€. Inoltre non sono obbligato a dichiararne il possesso fino a che non effettuo operazioni di rivendita. È corretto? Cordiali saluti.

    • Staff Orogenesi dice:

      Gentile Marco,
      può acquistare oro da investimento senza alcuna limitazione, con poche sostanziali differenze dal punto di vista burocratico a seconda dell’importo. Gli Operatori Professionali sono tenuti a comunicare tutte le vendite di oro da investimento all’Agenzia delle Entrate mensilmente, sia che si tratti di pochi euro sia che si tratti di milioni di euro. Superato il limite dei 12.500 euro, inoltre, siamo tenuti a comunicare le operazioni anche in Banca D’Italia, che è l’autorità centrale antiriciclaggio con specifiche funzioni di prevenzione del riciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.
      Per quanto riguarda l’acquirente, gli obblighi scattano solo in fase di vendita quando si andrà registrare una plusvalenza oppure una minusvalenza. La plusvalenza come spiegato va dichiarata nell’apposito quadro e calcolate le tasse. La minusvalenza va comunicata e può essere utilizzata nei 4 anni successivi per compensare eventuali plusvalenze finanziarie anche di genere diverso

  4. Denis dice:

    Buongiorno, per compravendite sopra 12500 euro vanno dichiarate UIF, ma questo si riferisce a singole operazioni sopra tale importo o anche dal momento in cui si comincia a detenere tale importo nel conto oro. C’è questo obbligo di dichiarazione anche quando si esegue compravendite di argento sempre nel medesimo conto?

    • Staff Orogenesi dice:

      Buongiorno Denis, è l’operatore da cui compra che dovrà inoltrare la dichiarazione all’UIF nel caso di singole operazioni superiori a 12.500 euro. Anche nel caso del conto in oro sarà cura del suo gestore presentare la dichiarazione all’UIF nel caso di singoli acquisti superiori a 12.500 euro. Lei non deve dichiarare nulla. Per quanto riguarda l’argento al momento non è prevista alcuna comunicazione.

  5. Anita dice:

    Io vorrei capire, se ho liquidità in banca fa salire in modo esagerato l’isee, se invece ho lo stesso valore in lingotti d’oro è come se non avessi niente???

  6. Antonio dice:

    Salve, dalla vendita di sterline oro (regolarmente acquistate con fattura) ho avuto una plusvalenza di € 1.534,00 Pertanto dovendo dichiarare nel 730 il 26% (cioè € 399,00) chiedo se questo importo (sul quale non c’è stata ritenuta) lo devo indicare nel rigo D2 con codice 5. Grazie.

    • Staff Orogenesi dice:

      Anche per le monete d’oro, ricorre il presupposto impositivo in base alla lettera c-ter, comma 1, articolo 67 del DPR n. 917/86. L’articolo 67 e 68 del DPR n. 917/86, disciplinando i redditi diversi, sancisce che la plusvalenza derivante dalla cessione di particolari metalli preziosi (vedi lingotti e monete) deve essere tassata in dichiarazione dei redditi. La tassazione deve essere effettuata nel quadro RT del modello Redditi Persone fisiche, nella sezione II, dedicata alle plusvalenze di natura finanziaria assoggettate ad imposta sostitutiva del 26%. In particolare, nel rigo RT21 deve essere indicato il totale dei corrispettivi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi. Nel rigo RT22, colonna 3, deve essere indicato l’importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto dei titoli, valute, metalli preziosi o rapporti, ovvero del costo rideterminato. Per i metalli preziosi, in mancanza della documentazione attestante il costo di acquisto, indicare il 75% dell’importo del relativo corrispettivo indicato nel rigo RT21.
      Nel rigo RT23, colonna 2, deve essere indicata la differenza tra l’importo indicato nel rigo RT21 e l’importo di rigo RT22, colonna 3, se positivo. Se il risultato è negativo tale importo deve essere riportato nella colonna 1 e la colonna 2 non deve essere compilata.

  7. Antonio dice:

    Grazie per il chiarimento sul tema della fattura e delle monete d’oro. Immagino lo stesso valga per i lingotti, giusto? Tasse sull’oro dunque solo quando vendo. Non lo sapevo, buono. Mi aiuta sentire opinioni sul comprare oro online. Vedo che siamo in tanti a cercare la sicurezza del metallo. Sto provando a creare un portafoglio per avere renditepassive e uno per protezione del capitale. L’oro rientra nel secondo ovviamente.

  8. Deb dice:

    Buongiorno. Ho una domanda da principiante 🙂
    Ho comprato una moneta (Buffalo USA 2019, oro, 1 Ozt, FDC) qualche giorno fa in un negozio (famoso) e mi hanno fatto un semplice scontrino dove non c’è il mio nome e neanche la descrizione della moneta.
    E’ normale? Avrò problemi se dovessi rivenderla in futuro?
    Grazie mille!

    • Staff Orogenesi dice:

      Non è certamente la procedura indicata dalla normativa e probabilmente non è stata la soluzione per lei più conveniente dal momento che il rivenditore emettendo scontrino probabilmente le avrà aggiunto l’iva ordinaria. In assenza di un documento fiscale idoneo, come ampiamente spiegato sopra, quando rivenderà il bene dovrà applicare la tassa del 26% sul 25% del valore di vendita.

  9. Antonio dice:

    ottima spiegazione, chiedo se il valore dichiarato in successione, in mancanza di fattura di acquisto trattandosi di eredità, può fungere da valore di acquisto ai fini del calcolo del capital gain.

    • Staff Orogenesi dice:

      Buongiorno Sig. Antonio, è esattamente così, il valore dell’oro indicato in sede di dichiarazione di successione assume rilevanza quale “costo fiscale di acquisto” dell’erede (ovvero “valore fiscale di carico”) ai fini dell’applicazione dell’imposta sul capital gain in capo a quest’ultimo. In altri termini, in caso di successiva cessione dell’oro da parte dell’erede, la plusvalenza (capital gain) tassabile ad aliquota del 26% deve determinarsi per differenza tra il corrispettivo di vendita dell’oro ed il valore attribuito all’oro in sede di dichiarazione di successione.

  10. germano dice:

    buongiorno ottimo articolo,utilissimo,avrei un dubbio sulla plusvalenza.per farmi capire faccio un esempio.compro 100 monete e spendo 10000 euro (cifre a caso),nel tempo il valore dell oro raddoppia.vendo 50 monete ed incasso 10000 euro.devo pagare la plusvalenza in quanto in realtà ho guadagnato 5000 euro ,oppure dovrò pagare qundo venderò le restati 50?agli occhi del fisco ho speso 10000 ed incassato 10000 come funziona in questo caso?

    • Staff Orogenesi dice:

      Buongiorno Sig. Germano,
      il calcolo della plusvalenza va fatto sul singolo prodotto al momento della rivendita e non sull’investimento nel suo complesso. Nel caso in esempio, ha venduto 50 monete a 10.000 euro che a suo tempo pagò 5.000 euro, pertanto dovrà dichiarare una plusvalenza di 5.000 euro

  11. Gianni dice:

    SE acquisto un kg oro nel 2016 a 35000 euro Poi un altro kg nel 2018, a 40000 euro e un altro kg nel 2019 a 43000 euro e nel 2021 ne vendo 1 kg a 50000 quale acquisto precedente dovrò fare riferimento Per plusvalenza ?? Acquisto più vecchio ?
    Acquisto più recente ? o scelgo io uno dei 3 acquisti???
    Mi,sembra,di aver letto anni,fa che va indicato valore ultimo acquisto

    • Staff Orogenesi dice:

      Ai sensi del comma 1-bis, articolo 67 del TUIR, agli effetti dell’applicazione delle lettere c) c-bis) e c-ter) del comma 1 si considerano ceduti per primi i metalli preziosi acquistati in data più recente (last in first out – LIFO), a meno che esistano evidenze tangibili di rivendita di metallo acquistato precedentemente. A tal proposito appare chiaro che la scelta ultima sia in capo al soggetto investitore che, avendo conservato accuratamente i documenti di acquisto, non avrà difficoltà difficoltà ad associare i prodotti rivenduti all’epoca dell’acquisto.

  12. Angelo dice:

    Ho letto che le tasse sull’acquisto e la vendita di oro fisico si applicano solo per importi superiori a 5000€, è così?
    Se investo meno di 5000€ devo comunque dichiarare nel 730?

    • Staff Orogenesi dice:

      Gentile Sig. Angelo,
      può fornirci cortesemente la fonte da cui avrebbe appreso tale notizia? In vero la normativa parla di tassazione obbligatoria su qualunque plusvalenza e non specifica somme minime esenti da tassazione. Attendiamo comunque di ricevere un suo approfondimento nella speranza di essere smentiti. Cordiali saluti

  13. Gianpiero dice:

    Grazie dell’articolo, veramente ben scritto e comprensivo.
    Una domanda che mi pare non sia ancora stata posta.
    Se si compra oro (e argento) da una ditta e lo si lascia direttamente nella cassaforte della stessa per poi rivenderlo più tardi con guadagno (si spera), si deve pagare alcuna tassa?
    Il metallo non è mai uscito dalla cassaforte, ha solo cambiato proprietario più volte.

    • Staff Orogenesi dice:

      Gentile Gianpiero, la risposta è si vanno pagate le tasse sulla plusvalenza. Le tasse vanno calcolate sulla plusvalenza e non ha rilievo dove tale metallo sia stato custodito.

  14. Giovanni Gruzza dice:

    Buonasera, vorrei capire se la normativa si applica anche al semplice trasferimento di valuta FIAT (bonifico) effettuato sul conto oro personale detenuto presso azienda con sede legale estera, tipo Pro Aurum o Bullion Vault. Mi spiego meglio, se apro un conto oro estero e trasferisco su banca inglese faccio per dire 50,000€ in attesa di comprare oro se e quando le quotazioni saranno favorevoli, si considera comunque il trasferimento di 50.000€ da banca italiana (del contribuente italiano) a banca inglese (dell’azienda estera operatore oro) come compravendita di oro fisico anche se di fatto non c’è acquisto DIRETTO di metallo? Che succede se una persona trasferisce del capitale all’estero presso azienda che vende lingotti e non compra oro ma semplicemente detiene la liquidità in attesa di un’eventuale acquisto di oro fisico? Grazie mille

    • Staff Orogenesi dice:

      Gentile Giovanni, la domanda è decisamente complicata e andrebbero approfondite numerose questioni. Il punto è che qualunque sia il motivo del trasferimento, ad un certo punto dovrà fare rientrare sul suo conto Italiano una somma che si spera sarà maggiore di quella inviata, e dovrà renderne conto al Fisco anche in caso di rientro frazionato o rischia pesanti sanzioni. Detto questo la questione è, l’istituto al quale si è affidato tratterrà le tasse sulle plusvalenze in quanto vanno pagate nel paese in cui sono state generate? Oppure non funge da sostituto d’imposta e deve preoccuparsi lei di rispettare le leggi fiscali del paese estero in questione oltre che di quello Italiano?

      • Giovanni dice:

        Del capital gain me ne dovrò occupare io. La mia domanda era riferita alla sussistenza o meno dell’obbligo di comunicare alla UIF il trasferimento di LIQUIDITA’ (verso operatore estero) EVENTUALMENTE finalizzato alla compravendita di oro. Poi siamo d’accordo che se c’è un gain va dichiarato. Grazie mille

        • Staff Orogenesi dice:

          La norma riporta chiaramente che in caso di trasferimenti di oro da o verso l’estero va fatta la comunicazione all’UIF. Nel caso specifico sembrerebbe esentato dall’obbligo di dichiarazione poiché effettivamente il metallo prezioso non entrerà nel nostro paese. Come già chiarito dovrà soltanto preoccuparsi dell’eventuale Capital Gain a seguito della rivendita.

    • Stefano dice:

      Salve,la dichiarazione uif per ordini superiori a 12500 euro è da considerare per ordini singoli?mensili? annuali? E se vengono effettuati ordini frazionati? grazie anticipatamente

      • Staff Orogenesi dice:

        Salve, la dichiarazione alla UIF è per ordini singoli, di pari importo o superiori ai 12500 euro. Se vengono effettuati ordini frazionati di importi inferiori ai 12500 euro non viene fatta, ma si può procedere con l’adeguata verifica/antiriciclaggio

  15. tiziano dice:

    Estratto dal sito Coininvest.com:

    Comprare Sterline d’oro
    La Sterlina d’oro è senza dubbio la moneta d’oro da investimento più famosa del mondo. È bella e ricca di storia, e con il design supremo e la maestria artigiana che la caratterizza, rappresenta la moneta ammiraglia di The Royal Mint; da molti è addirittura considerata sinonimo della Gran Bretagna stessa. Carica di storia ed emozione, la Sovrana d’oro è una scelta prioritaria per investitori e collezionisti di monete:

    Come una delle monete d’oro più riconosciute nel mercato globale, è facile da vendere.
    La vasta gamma di Sterline d’oro disponibili le rende una grande opzione per chi preferisce investire in piccole unità.
    Le monete d’oro offrono agli investitori una maggiore flessibilità e mantengono il loro valore contro l’inflazione.
    La Sterlina d’oro possiede corso legale britannico, è esente IVA ed è anche esente dall’ imposta sulle plusvalenze (Capital Gain Tax).

    C’e’ scritto che la sterlina d’oro e’ esente da imposta sulle plusvalenze. Ma mi sembra l’esatto contrario di quanto affermate voi.

  16. stefano dice:

    Buongiorno, in caso di oro in successione per un importo superiore ai 12.500 euro bisogna provvedere alla dichiarazione UIF e nel caso chi deve effettuarla ? grazie

  17. Coccio dice:

    Acquisto lingotti per un valore di 10.000 euro ed ottengo regolare fattura, ovviamente a mio nome.
    Successivamente li regalo e consegno al mio donatario la fattura emessa a mio nome: potrà utilizzarla al fine del calcolo della eventuale plusvalenza ?

    • Staff Orogenesi dice:

      Domanda interessante che necessiterebbe di chiarimenti da parte dell’agenzia delle entrate. Al momento la vendita da parte del donatario si configurerebbe come vendita in assenza di fattura pertanto si dovrà procedere con il calcolo piu’ volte descritto.

    • Staff Orogenesi dice:

      Gentile Sig. Angelo, avrebbe dovuto dichiararlo in fase di successione probabilmente ne avrebbe tratto vantaggio anche da un punto di vista fiscale. In assenza di ciò vale la regola già descritta piu’ volte, quando venderà il suo oro da investimento dovrà pagare le tasse (pari al 26%) sul 25% dell’importo ottenuto dalla vendita.

  18. enzo dice:

    buongiorno ma se ho ricevuto in regalo dei lingotti tipo ( 10 anni fa, e all epoca valeva es 30 euro al grammo ) senza fattura , e oggi che ne vale 50 euro in base a cosa si calcola la plusvalenza/minusvalenza , non avendo una fattura potrei dire che l ho ricevuto in regalo anche 1 mese fa quando l’oro costava a 50 €

    • Staff Orogenesi dice:

      In assenza di documento fiscale comprovante l’acquisto la plusvalenza in caso di vendita è pari al 25% dell’importo ricavato, pertanto il calcolo nel caso specifico sarà il seguente:

      50 x 25% = 12.5 (plusvalenza)
      12.5 x 26% = 3.25 (tasse da versare)

  19. Fabio dice:

    Buongiorno, se possiedo monete d’oro legalmente acquistate/ereditate presso una banca Svizzera e volessi trasferirle in Italia, oltre a dichiararle in dogana, quanto sarei tenuto a pagare? Grazie.

    • Staff Orogenesi dice:

      Buongiorno Sig. Fabio,

      non deve pagare nulla al momento del trasferimento ma deve segnalare l’ingresso del suddetto oro da investimento all’ Unità di Informazione Finanziaria di Banca D’Italia qualora il valore intrinseco superi i 12.500 euro. Le tasse andranno pagate in caso di plusvalenza al momento della vendita ed il conteggio è sempre il medesimo: Qualora si possegga il documento comprovante il valore al momento dell’acquisto (fattura o valore dichiarato in successione) le tasse vanno calcolate sulla plusvalenza, in caso contrario vanno calcolate sul 25% dell’importo ricevuto.

      • Staff Orogenesi dice:

        Buongiorno, può acquistare, ma consideri che il pagamento deve provenire, possibilmente, da una carta di credito italiana o da un conto corrente italiano, a lei intestato. Non spediamo all’estero ma spediamo solo in Italia

  20. Giuseppe dice:

    Buongiorno che significa che l’oro da investimento senza IVA lo può fare solo Operatori Professionali in Oro autorizzati dalla Banca d’Italia quindi un rivenditore di oro “gioielleria” deve vendere a privati sempre soggetto ad IVA ? anche se oro fuso in forma di lingotto? Grazie

    • Staff Orogenesi dice:

      Buongiorno Sig. Giuseppe,
      in merito alla sua domanda le confermo che solo se la gioielleria possiede la licenza di “Operatore Professionale in Oro” può vendere l’oro da investimento in esenzione iva, altrimenti deve obbligatoriamente applicarla.

      • Modestino dice:

        Buonasera, se acquisto oro all’estero, ho obbligo di dichiarare tale possesso? O anche in questo caso vale il limite dei 12500? Se ho compreso bene, se acquisto in Italia della comunicazione (se supero i 12500) se ne occupa l’operatore, per gli acquisti all’estero (se supero il limite) è compito dell’acquirente? E nel caso in cui lavorassi con una azienda estera che paga dei bonus in lingotti, come andrebbero dichiarati? Grazie

        • Staff Orogenesi dice:

          In tal caso l’obbligo di dichiarazione è in capo a lei ma solo se decide di trasferire in Italia i lingotti acquistati o comunque ricevuti da un’azienda estera. Ricordiamo che in tal caso la dichiarazione deve essere preventiva.

  21. Sirio dice:

    Vorremmo cedere diversi gioielli in oro ricevuti in eredità; alla luce della normativa di cui al TUIR la cessione dovrebbe essere esente da qualunque imposta diretta (Irpef) e indiretta (IVA). Qualora invece optassimo per la fusione dei gioielli e per dividere tra gli eredi i lingotti ricavati, l’eventuale cessione di tali lingotti che ciascuno degli eredi potrebbe operare sarà comunque tassata ai fini IRPEF anche se non abbiamo un prezzo di referimento dei gioielli ereditati e poi fusi ? Ovveo la provenienza dell’oro in lingotti da gioielli ereditati esclude una sua tassazione ai fini IRPEF ? Grazie

    • Staff Orogenesi dice:

      La questione è molto complessa. A causa della stringente normativa antiriciclaggio e’ decisamente improbabile che troverà un Banco Metalli disposto a trasformare i vostri gioielli in oro da investimento. Senza entrare troppo nel dettaglio, la normativa cerca di limitare la possibilità che oggetti provento di furto o ricettazione vengano distrutti con facilità e se ne perda traccia. Per tale motivo la prassi seguita comporta la vendita dei gioielli usati ed il riacquisto di oro da investimento con il ricavato. Viene da se che a seguito di tale operazione avrete una fattura e dunque un prezzo di riferimento in base al quale calcolare l’eventuale plusvalenza.

  22. Paolo dice:

    Buongiorno, sono italiano e vivo all’estero. Posso comprare uno o più lingotti in Italia e tenerli in cassaforte da mio figlio residente in Italia ? Se ciò’ è possibile, che regole seguire per l’acquisto e in caso di rivendita ?

    • Staff Orogenesi dice:

      Può certamente comprare in Italia e conservare in Italia. Non deve seguire nessuna regola particolare, in caso di operazione superiore ad euro 12500 saremo noi ad inviare per suo conto la dichiarazione all’UIF.

    • Roberto dice:

      Sono italiano, Residente all’ estero..
      1).posso effettuare acquisti in Italia presso Orogenesi?
      2) Orogenesi offre il servizi di custodia?
      Se si, Quanto è il costo?
      3) L’ Agenzia delle Entrate segnala all’ Ufficio Fiscale Estero il valore dell’ investimento?

  23. Gianluca dice:

    “Il possesso di oro non è tassato, ma devono essere dichiarate all’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) entro la fine del mese successivo tutte le compravendite di oro con un valore pari o superiore ai 12.500€.”
    Questo significa che si puo’ acquistare oro fino a 12499 al mese senza dichiarazione? Quale e’ il limite annuo?
    GRazie

    • Staff Orogenesi dice:

      Le dichiarazioni vengono inviate solo nel caso di singole operazioni superiori a 12500 euro. Se anche facesse 10 operazioni da 10.000 euro in un mese, la dichiarazione all’UIF non verrebbe inviata. Le garantiamo tuttavia che sia l’Operatore Professionale in Oro con il quale tratta che la sua banca, invierebbero altre segnalazioni all’UIF oltre che all’Agenzia delle Entrate come dovuto.

      • lorella dice:

        non ho capito: se io acquisto 10.000 in un mese e 10.000 euro il mese successivo , la dichiarazione all’uif non viene inviata dall’operatore in oro perchè non si supera il limite minimo di 12.500 ad operazione ma lo stesso operatore invierebbe altre segnalazioni all’uif o all’agenzia delle entrate ? che tipo di segnalazione se tutto è fatto a norma ? idem per la banca .. cosa segnalerebbe se avviene un normale bonifico ?

        • Staff Orogenesi dice:

          Le dichiarazioni vengono inviate esclusivamente per operazioni singole di importo pari o superiori a € 12.500,00. Nel caso di operazioni palesemente frazionate allo scopo di eludere tale norma, è facoltà dell’operatore inviare una segnalazione di operazione sospetta. Resta inteso che tutte le operazioni anche per €100 vengono comunicate all’agenzia delle entrate, e che le banche hanno parametri ancora piu’ stringenti per l’invio di segnalazioni di operazioni sospette per cui è fortemente sconsigliato fare acquisti frazionati se lo scopo è quello elusivo.

  24. stefano carbonelli dice:

    scusi, quando vende il privato, chi acquista deve pagare l’iva? o bisogna vendere ad un venditore professionale che acquista a prezzo di borsa o in misura inferiore?

    • Staff Orogenesi dice:

      In tal caso trattasi di compravendita occasionale tra privati fuori campo IVA. Non vi è l’obbligo di vendere ad un operatore professionale, può vendere al miglior offerente che tuttavia dovrà essere autorizzato se si tratta di un commerciante.

  25. alberto dice:

    Buongiorno,io per quanto riguarda la soglia dei 12.500 euro ,ho ricevuto questa risposta da persone esperte del settore:La dichiarazione per acquisti oltre i 12.500,00 euro sono calcolati sul totale degli acquisti effettuati in tre mesi. Di conseguenza si potrebbero frazionare gli acquisti ogni tre mesi.
    Vorrei sapere se è corretta perchè sono un po confuso.
    Grazie mille Alberto

    • Staff Orogenesi dice:

      La prego di richiedere il riferimento normativo che stabilisce il termine di 3 mesi poiché non è nella norma di riferimento. Ricordiamo che anche per operazioni di soltanto 100 euro vengono inviate le comunicazioni all’agenzia delle entrate e che la banca in caso di acquisti frazionati e ricorrenti di importi rilevanti avrebbe l’obbligo di inviare una segnalazione di operazione sospetta alla Banca d’Italia.

  26. Mauro dice:

    Buongiorno e complimenti per il bellissimo spazio domande/risposte. Ho 2 dubbi:
    1) Va pagato l’IVAFE sull’oro detenuto presso operatore estero tipo Pro Aurum, Bulliovault, etc.?
    2) Se un soggetto avesse aperto un conto oro nel 2016 ed avesse depositato negli anni a più riprese un totale di 100mila euro (diciamo 25mila all’anno), supponendo poi che nel corso di questi anni il soggetto fosse riuscito ad accrescere il capitale iniziale con molteplici operazioni anch’esse sparpagliate nel tempo ed eseguite a varie quotazioni (ovviamente il prezzo dell’oro si è mosso in 4 anni). Al momento della rivendita supponiamo eseguita in blocco (cioè si rivende il totale del metallo), su quale prezzo di entrata (buy) si dovrà calcolare la plusvalenza? Mi spiego con esempio: Nel 2016 converto 25mila in oro a 1,200€/oncia. Nel 2017 converto 25mila in oro a 1300€/oncia. Nel 2018 converto 25mila in oro a 1400€/oncia. Infine nel 2019 converto 25mila in oro a 1500€/oncia. Nel 2020 vendo tutto l’oro accumulato al valore di 1600€/oncia. Quale sarà la mia plusvalenza? Grazie mille

    • Staff Orogenesi dice:

      Grazie per l’apprezzamento.
      1) Non è dovuta alcuna imposta al di fuori della tassa sulle plusvalenze.
      2) Qualora decidesse di vendere in blocco tutto ciò che ha acquistato in diversi momenti, il problema non si porrebbe, poiché semplicemente dovrebbe fare la somma di tutte le fatture di acquisto e sottrarre questo importo dall’unica fattura di vendita. Diverso sarebbe se dopo svariati acquisti decidesse di venderne solo una parte; in tal caso la norma prevede che dalla vendita venga sottratto il costo dell’ultimo acquisto in ordine cronologico a meno che non si possa dimostrare senza ombra di dubbio che il bene rivenduto sia stato acquistato in un momento precedente (vedasi il caso di lingotti con numerazione univoca).

  27. Roberto dice:

    Nella risposta ad Antonio del 25 maggio 2020 scrivete che si può compensare una plusvalenza da vendita di metalli preziosi con una minusvalenza da cessione o rimborso di obbligazioni:”nel rigo RT21 deve essere indicato il totale dei corrispettivi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi”. Vorrei sapere se ciò è possibile anche nel caso che la minusvalenza sia stata ottenuta in un deposito titoli bancario in regime Amministrato ( senza che sia necessario chiudere tale deposito ). In Banca mi dicono che tale compensazione sarebbe possibile solo in regime Dichiarativo. Grazie

    • Staff Orogenesi dice:

      Buongiorno Roberto, le confermiamo che in caso di regime amministrato non può compensare le eventuali plusvalenze o minusvalenze maturate al di fuori di tale conto.

  28. Giovanni dice:

    Buongiorno, ho visto che la questione è stata affrontata più volte ma ancora non mi è chiaro un aspetto. Se una persona, comprasse oro fisico una volta all’anno per 5 anni di fila a prezzi diversi conservando le fatture e poi decidesse di vendere IN BLOCCO tutto l’oro accumulato fino a quel momento, su quale prezzo si dovrebbe calcolare la plusvalenza? Facciamo un esempio: nel 2015 compro 1kg di oro a 1300€/oncia. nel 2016 compro 1kg di oro a 1400€/oncia. nel 2017 compro 1kg di oro a 1500€/oncia. nel 2018 compro 1kg di oro a 1600€/oncia e infine nel 2020 compro 1kg di oro a 1700€/oncia. Ho cinque 5kg di oro. Li vendo tutti insieme sempre nel 2020. Su cosa si calcola la plusvalenza in un caso come questo? grazie mille

    • Carmelo dice:

      Ritengo si debba fare riferimento all’ultimo acquisto solo per il quantitativo di cui si dispone la fatturazione andando poi in ritroso nel tempo conguagliandone i quantitativi globali con le rispettive fatturazioni cronologicamente fatte.

      • Staff Orogenesi dice:

        Questo è corretto nel caso di rivendita parziale di quantitativi acquistati nel tempo. In tal caso vige la regola del LIFO (last in first out) ossia l’ultimo ad entrare è il primo ad uscire, a meno che non si abbia la prova certa che il prodotto venduto è stato acquistato in un momento precedente (vedasi il caso di lingotti numerati con indicazione in fattura), in tal caso si può operare il calcolo sui valori specifici.

    • Staff Orogenesi dice:

      Nel caso descritto da Giovanni il problema non si pone poiché vende tutto, quindi dovrà semplicemente fare la somma di tutti gli acquisti e sottrarre tale risultato dall’importo ottenuto con la vendita.

  29. Stefano dice:

    Salve, ho acquistato un piccolo lingotto d’oro da 10 gr via internet su un sito famoso in Inghilterra. Avrò difficoltà se volessi rivenderlo in Italia tra qualche anno? E’ vero che il lingotto si rivende più facilmente se non è brandizzato dall’oreficeria che lo vende? Il mio lingottino ha il brand della Metalor che è la fonderia che lo produce. E chi me l’ha venduto in Inghilterra, ha fatto la dichiarazione qua in Italia all’Agenzia delle Entrate? Se lo rivendo a loro, hanno cmq l’obbligo di comunicare la mia compravendita all’Ag. delle Entrate?

    • Staff Orogenesi dice:

      Indubbiamente chi acquisterà il suo lingotto vorrà verificare che sia davvero oro puro, ma questo vale per qualunque lingotto indipendentemente da chi lo produce o dal brand in esso riportato. Il brand in via generale conta molto poco, ciò che conta è che sia effettivamente oro puro. Non vi è l’obbligo da parte di società estere di rispettare le normative Italiane e in questo caso, essendo un valore inferiore a 12.500 euro non subentra nemmeno per lei l’obbligo di comunicazione alla UIF. Quando venderà il prodotto dovrà comunque pagare le tasse sulla plusvalenza per cui conservi tutta la documentazione.

  30. Stefano dice:

    Salve, ho letto della tassazione al 26% sulla plusvalenza data dalla vendita e se i miei calcoli non sono errati, se oggi compro un lingotto da 100 gr e lo pago 5000, poi tra 10 anni lo rivendo a 10000, mi conviene non avere la fattura e pago la metà delle tasse. Vorrei solo una conferma, grazie.

    • Staff Orogenesi dice:

      Buongiorno Stefano, le copie delle fatture si possono richiedere in caso di smarrimento e ormai sono comunque disponibili nel cassetto fiscale di ciascun cittadino. Le ricordo, che gli acquisti di oro da investimento anche di piccolo importo vengono comunicati all’agenzia delle Entrate, per cui ne esiste traccia. Le converrebbe certamente ma la farebbe franca? Indicare o meno il costo di acquisto in presenza di fattura non è opzionale, l’opzione è disponibile laddove non si dispone realmente della fattura (es. oro ricevuto in regalo, oro acquistato prima dell’ingresso della norma legge 7/2000, fattura smarrita e non reperibile per decorrenza dei termini obbligatori di conservazione).

  31. Francesco dice:

    Una domanda: l’oro se per esempio si è ricevuto in eredità dalla famiglia, essendo bene di natura personale quando si vende non ci sono tasse da pagare (se si vende più volte in un anno invece si perché diventa come il trading). Se invece si ha fattura di acquisto e lo si vende entro 5 anni da quando si è acquistato funziona come con le case e si paga il 26% sulla plusvalenza ma se si vende dopo 5 anni e 1 giorno non c’è nessuna tassa da pagare. Non è cosi?
    In questo caso basta regalarlo al figlio o parente e sarà lui a venderlo. Essendo stato regalato pagherà il 26% sul 25% del valore e gli converrà no?
    Oppure non è così facile?
    grazie

    • Staff Orogenesi dice:

      Diamo per scontato che si stia parlando di oro da investimento e non di oro ornamentale che come già spiegato è cosa ben diversa. Anche se ricevuto in eredità al momento della vendita va calcolata la plusvalenza e sarà proprio l’importo dichiarato nell’atto di successione a valere come costo di acquisto, anche nel caso di una sola vendita. Il termine dei 5 anni non riguarda il mondo degli investimenti finanziari, anche dopo 20 anni è tenuto a pagare le tasse sulla plusvalenza. Nel caso di regalo al figlio o parente, sulla base delle informazioni attualmente esistenti, chi vende dovrà procedere con il calcolo menzionato poiché sprovvisto di fattura di acquisto a suo nome. Ribadiamo tuttavia che manca giurisprudenza in materia e tutte queste questioni verranno prima o poi affrontate dalle autorità competenti.

  32. Domenico dice:

    Buongiorno, complimenti per la Vs professionalità. Vorrei porre il seguente quesito: una srl con sede in italia può acquistare oro da investimento? In caso di risposta positiva, quali sono gli adempimenti da rispettare?

    • Staff Orogenesi dice:

      Grazie Domenico per i complimenti, sono davvero importanti per noi. Le persone giuridiche possono fare investimenti finanziari esattamente come i privati, e purché l’acquisto di oro da investimento non abbia nulla a che vedere con l’attività dell’azienda le tasse sulla plusvalenza e gli adempimenti sono esattamente gli stessi del privato. Acquistando da Operatore Professionale in Oro non vi sono adempimenti da parte vostra, sarà lo stesso Operatore ad occuparsi di tutto. Anche quando venderete, sarà l’Operatore Professionale ad occuparsi delle dichiarazioni da effettuare. Voi dovrete solo preoccuparvi dell’eventuale plusvalenza ed il vostro commercialista di porla correttamente in bilancio.

  33. Enrico dice:

    Buonasera. La dichiarazione all’agenzia delle entrate e all’UIF viene effettuata dall’operatore professionale, ok. Ma vengono comunicati i dati dell’acquirente? È possibile per un erede sapere se il de cuius avesse acquistato dell’oro da investimento?

    • Staff Orogenesi dice:

      Buongiorno, i dati sicuramente esistono ma probabilmente solo un Tribunale può richiedere di accedere a tali informazioni. Diversamente non sono disponibili.

  34. Matteo dice:

    Ho comprato oro da un sito estero per 6.000€ e me lo sono fatto spedire ma non ho idea se abbiano segnalato l’acquisto all’agenzia delle entrate.
    Come posso fare ad essere sicuro di non avere problemi un domani in caso di rivendita? Grazie mille

    • Staff Orogenesi dice:

      L’azienda estera non ha obblighi di comunicazioni ai nostri organi competenti. In questo caso, trattandosi di un importo inferiore a €12.500, dovrà solo preoccuparsi di conservare la fattura per il calcolo delle tasse sulla plusvalenza quando rivenderà i beni.

      • Eugenio dice:

        Nella vendita tra privati occasionale di oro da investimento chi compra che documento dovrà avere per dimostrare il prezzo di acquisto? Basta una autodichiarazione? Nello specifico la compravendita avviene al prezzo d’acquisto del venditore, il quale dunque non pagherà nessuna plusvalenza.

        • Staff Orogenesi dice:

          Egr. Sig. Eugenio, la vendita tra privati non ha alcun tipo di regolamentazioni, ci si rimette semplicemente al buonsenso di entrambe le parti, per questo motivo è una pratica che può rivelarsi rischiosa e in cui occorre attenzione ed esperienza.

  35. Antonio dice:

    Buongiorno,

    forse la domanda le è stata già posta, forse no. Sull’argento non si pagano tasse sulla plusvalenza, ho capito bene? Nè tanto meno sorgono obblighi di comunicazione all’agenzia delle entrate da parte del Cedente o del Cessionario? corretto?

    grazie mille

    • Staff Orogenesi dice:

      Egr. Sig. Antonio,
      l’argento non prevede comunicazioni all’agenzia delle entrate, ne tassazione alla rivendita, in quanto è già tassato alla fonte con l’iva al 22%. Proprio per questo motivo però sicuramente come investimento e decisamente meno allettante dell’oro.

  36. Massimiliano Crippa dice:

    Buongiorno, il notaio mi ha detto che l’oro lasciato in casa dal mio defunto padre non va dichiarato in successione e che io non devo pagarci sopra nulla, perché la successione prevede già una percentuale forfettaria del 10% da sommare a immobili e conto corrente per comprendere i beni contenuti in casa, sempre che non si superi il milione di euro di esenzione a erede.
    Mi sembra in contrasto con quanto da voi affermato.

    • Staff Orogenesi dice:

      Egr. Sig. Crippa, le nostre indicazioni sono ovviamente generiche, va da se che ogni fattispecie può avere le sue varianti, in ogni modo è sempre bene affidarsi a chi di competenza, quindi il notaio, che certamente l’ha indirizzata correttamente per il suo caso.

  37. Riccardo dice:

    Ho comprato oro in Svizzera online e me l’hanno spedito in Italia. Il corriere UPS ha fatto dogana e ( sbagliando ) ha applicato IVA al 22%. Comprare e importare oro fisico dalla Svizzera per investimento è ESENTE IVA, me lo potete confermare? Grazie mille e a presto.

    • Staff Orogenesi dice:

      Egr. Sig. Riccardo, le confermo che sicuramente c’è stato un errore alla dogana, di solito dovrebbero inviare un modulo di autocertificazione in cui le si chiede di dichiarare che il pacco contiene oro da investimento esente iva.

  38. carlino dice:

    rivendere oro da investimento senza fattura di acquisto è più difficile? Si trovano facilmente acquirenti? Per esempio Voi acquistate oro non accompagnato da fattura di acquisto? Grazie.

    • Staff Orogenesi dice:

      Buongiorno, sicuramente la fattura è un elemento di garanzia in più. Noi, come banco metalli, acquistiamo anche senza fattura d’acquisto, ma con preventivo controllo del metallo tramite i nostri macchinari.

  39. Piergiorgio dice:

    Buonasera Staff Orogenesi,

    Mi chiarisca un punto. Se acquisto oro fisico da investimento per un valore inferiore ai 12.500 € non ho l’obbligo di dichiarare l’operazione fatta, ma dovrò dichiarare solo l’eventuale plusvalenza in caso di rivendita. E’ corretto?

    Grazie!

    • Staff Orogenesi dice:

      Buongiorno, la comunicazione all’agenzia delle entrate viene fatta in automatico da noi, nel momento in cui effettua qualsiasi tipo di acquisto di oro da investimento, anche se acquista un lingotto da 2 gr. In fase di acquisto, quindi, lei non deve comunicare nulla. Nel momento in cui rivende, qualora avesse una plusvalenza, deve inserirlo nella dichiarazione dei redditi, e pagare il 26% sulla plusvalenza.

  40. rosario canale dice:

    salve o intenzione di comprare 2.000 di lingotti . d oro volevo sapere dopol aquisto il valore e sempre piu alto rispetto la compera cioe la spesa fatta grazie

    • Staff Orogenesi dice:

      Salve, il valore dipenderà sempre dalla quotazione dell’oro. In fase di rivendita, il valore dei suoi lingotti sarà dato dal valore di borsa del momento in cui decide di rivendere, a cui sarà sottratto un po’ di spread, che sarà il guadagno del banco metalli.

  41. Matteo dice:

    Buonasera,
    vi ringrazio per il canale di informazione a riguardo.
    La mia domanda è la seguente:
    C’è un numero limite di operazioni di acquisto e rivendita di oro da investimento da parte di privato?
    oppure è possibile effettuare tutte le operazioni che si desiderano senza incorrere nel rischio di essere vista dall’agenzia dell’entrate come attività d’impresa in quanto ripetitiva a fini di lucro?

    • Staff Orogenesi dice:

      Buongiorno, non c’è un limite di operazioni. L’agenzia delle entrate, a propria discrezione, può effettuare dei controlli.

  42. claudio dice:

    Sono un pensionato e vorrei sapere, se dopo l’acquisto di un lingotto a 50€/gr. e lo rivendo poi a 56€/gr. per la plus valenza , il 730 a chi lo devo far fare , se come pensionato non ho l’obbligo di farlo normalmente ?

  43. Luigi dice:

    Buongiorno, complimenti per il sito web. Vorrei un chiarimento riguardo alla fattura. Se io acquisto per esempio 5 lingotti con regolare fattura, ma poi ne rivendo solo 3 di quella partita, sui quali pagherò l’eventuale plusvalenza del 26%, che ne sarà dei 2 lingotti rimanenti?. I lingotti sono numerati o hanno un identificativo a cui poter associare la relativa fattura? Altrimenti potrei far valere sempre la medesima fattura, cosa che suppongo non sia consentito.
    Vi ringrazio.

    • Staff Orogenesi dice:

      Salve, signor Luigi,
      la fattura rimane la stessa. In essa, infatti, è riportato il totale di grammi in oro con il relativo prezzo a grammo.
      Le faccio un esempio: se acquista 5 lingotti da 5 gr, troverà, come descrizione del prodotto acquistato, “n. 5 lingotti d’oro 999,9”. Il secondo campo sarà “25gr”, ovvero sia il totale dei grammi acquistati. Infine, ci sarà il totale degli euro spesi e il prezzo a grammo (quindi non il prezzo a lingotto).
      Spero sia tutto chiaro. Saluti 🙂

  44. Maria Gema dice:

    Buongiorno, se vivo all’estero e vengo in Italia posso comprare un lingotto e poi portarlo nel mio paese? Quali sono i limiti attuali per un pagamento in contanti?
    Grazie mille e cordiali saluti

    • Staff Orogenesi dice:

      Buongiorno, in merito a quanto ora può portare all’estero, dipende dalle varie normative dei diversi Paesi. Non possiamo darle un dato con precisione.
      In Italia, il pagamento in contanti ammesso è pari a 1999 euro.

  45. Ivan rabolini dice:

    Buona sera
    Vorrei sapere se compro tot monete d oro e tra qualche anno le rivendo a un privato o più guadagnandoci, posso anche non dichiararlo sulla dichiarazione dei redditi? Come fanno a saperlo?

    • Staff Orogenesi dice:

      Buongiorno, le monete d’oro da investimento, così come i lingotti, andrebbero venduti, in via ufficiale, nei banchi metalli. Così facendo, rimane traccia e l’agenzia delle entrate ne è a conoscenza.

  46. antonio dice:

    Buonasera, vorrei sapere nel caso di rivendita nel calcolo delle plusvalenze di possono detrarre le spese di spedizione indicate in fattura di acquisto. Grazie

  47. gino dice:

    buonasera, che documenti sono necessari per l’acquisto di monete da collezione in oro? per privacy è possibile acquistarle occasionalmente senza un rilascio documenti grazie

    • Staff Orogenesi dice:

      Buongiorno,
      per le monete di oro da investimento, quindi con titolo da 900 in sù, è necessario un documento di identità e il codice fiscale o tessera sanitaria. Non è possibile acquistare monete d’oro da investimento senza rilascio dei documenti. Buona giornata 🙂

  48. Giuseppe dice:

    Buongiorno,
    non ho più ricevuto risposta, vorrei acquistare oro fisico (Lingotti) per una cifra sotto i 12500 €, meglio comprarli da operatore Italiano o estero? Ai fini Isee va dichiarato?
    grazie

  49. Filippi Albino dice:

    Buon giorno
    Entro quando si deve pagare la tassa sulla plusvalenza derivata da vendita lingotti oro venduti in agosto 2022? e va dichiarato sul 730 e se si nel 2023 o nel 2024 nel caso in cui tale tassa la pagassi nel 2023?

  50. guido dice:

    buongiorno. avete creato un ottimo spazio di informazione e confronto complimenti!
    a tal proposito vorrei chiedere: sono un iscritto aire, non sono un operatore professionale. Vorrei acquistare 1 kilo d’oro all’ estero per poi rivenderlo in italia. la tassazione del mio acquisto dipenderà dal paese di acquisto e questo non è tema della mia domanda. la mia domanda è: posso ripetere questa operazione di vendita in italia a privati piu volte nell’arco di un anno anche se non sono un operatore professionale in italia essendo iscritto aire? anche io dovro pagare sulla eventuale plusvalenza? essendo iscritto aire ma non essendo operatore prof. dovrò vendere l’oro piu iva se chi acquista è un privato? e se l’acquirente fosse azienda? grazie per i vostri cortesi chiarimenti

    • Staff Orogenesi dice:

      Buongiorno, Guido,
      e grazie per averci scritto. Il problema, in realtà, è a monte, al di là della residenza e della questione aire: gli unici operatori abilitati alla vendita di ORO DA INVESTIMENTO a privati e azienda sono i banco metalli iscritti come operatori professionali in oro alla Banca d’Italia, proprio come l’Orogenesi. Quindi, per legge, lei non può vendere oro da investimento ai privati 🙂

      • guido dice:

        Mi scusi ma non l avete scritto voi questo?
        “È solo dall’entrata in vigore della Legge n.7 nel gennaio del 2000 che i cittadini privati hanno ottenuto la possibilità di possedere e di conseguenza di vendere e comprare oro fisico da investimento. Tale legge specifica inoltre che l’acquisto e la vendita di oro da investimento è esente da IVA.”
        perche mi dice che un privato non puo vendere oro da investimento?

      • guido dice:

        se io che vivo all’estero, compro dell’oro nel mio paese di residenza extra comunitario e decido di portarlo in Italia(ad esempio500 gr) e di venderlo ad un “compro oro” o ad un “venditore professionale” posso farlo o no per legge, secondo il vostro parere esperto?
        grazie per le vostre risposte sempre argute.

  51. Mauro dice:

    Buonasera,
    nel corso del 2022 ho acquistato lingottini d’oro di piccolo taglio da operatore professionale in oro in Italia: i lingottini sono in mio possesso e non ho intenzione di rivenderli. Il commercialista mi dice che contestualmente alla presentazione del mio 730 andrebbe dichiarato l’importo acquistato a mezzo bonifico per il corretto monitoraggio di quanto in mio possesso, presentando anche copia delle fatture d’acquisto. Se ho ben compreso quanto spiegavate in alcune risposte sopra però il privato non è tenuto a dichiarare alcun possesso in quanto l’operatore professionale in oro ha già segnalato quanto deve sia all’agenzia delle entrate sia, laddove necessario, all’UIF. È il mio commercialista che si sta sbagliando o mi è sfuggito qualcosa? Grazie mille e complimenti per l’ottimo servizio che offrite! 🙂

    • Staff Orogenesi dice:

      Buongiorno, e grazie per averci scritto. Le confermiamo che la comunicazione all’agenzia delle entrate andrebbe fatta dall’operatore professionale da cui ha comprato, e, alla stessa maniera, dove necessario, anche la comunicazione alla UIF. Per la dichiarazione dell’importo nel 730 è sempre bene affidarsi al commercialista, magari le normative potrebbero essere cambiate nel tempo.

  52. Riccardo dice:

    salve una domanda da vero principiante , in caso di pagamento su carta e non contante bisognerebbe comunque andare a pagare quel 25%

    • Staff Orogenesi dice:

      Buongiorno,
      la tassazione, in caso di vendita, non dipende dalla modalità di pagamento, che quindi non incide in alcun modo. 🙂

  53. Davide dice:

    Buongiorno, una precisazione. Io ho due monete del Giubileo della Misericordia. Le monete d’oro sono da 18 carati e quindi non vengono considerate oro da investimento, giusto? Quindi non deve essere dichiarata la plusvalenza. E’ tutto corretto? Grazie e buona serata.

    • Staff Orogenesi dice:

      Buongiorno, le confermo che le monete 18k non rientrano nella categoria oro da investimento, quindi il discorso della plusvalenza decade.

  54. Leonardo dice:

    Ho comprato oro da un sito estero per 15.000€ e me lo sono fatto spedire ma non ho idea se abbiano segnalato l’acquisto all’agenzia delle entrate.
    Come posso fare ad essere sicuro di non avere problemi un domani in caso di rivendita? Grazie mille

    • Staff Orogenesi dice:

      Salve, dovrebbe monitorare il suo cassetto fiscale sul sito dell’agenzia delle entrate. Se è stata fatta la comunicazione, il suo acquisto dovrebbe risultare nel cassetto entro uno o due mesi dall’acquisto.

  55. Matteo dice:

    Buongiorno. Può la dichiarazione di importazione all’UIF assolvere alla presentazione delle fatture di acquisto per il calcolo della plusvalenza su un’eventuale vendita?
    Grazie e complimenti per il sito!

    • Staff Orogenesi dice:

      Salve, a noi non risulta… ma le consigliamo comunque di sentire un esperto o un commercialista al riguardo, per poterne essere sicuri 🙂

  56. Francesco dice:

    È vero che nella finanziaria 2024 c’è una norma che stabilisce che il 26%di tasse in caso di vendita di lingotti d’oro senza la fattura d’acquisto viene applicato sul valore totale della vendita e non più sul 25% del valore della vendita? Grazie

  57. Giovanni dice:

    Buongiorno, gli Operatori Professionali sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate oltre alle vendite al privato anche gli acquisti da privato?

    • Staff Orogenesi dice:

      Buongiorno, se si tratta di oro da investimento sì: l’obbligo vige sia quando il banco metalli compra da privato, sia quando vende al privato. 🙂

  58. Alessandro dice:

    Buongiorno, supponendo di avere un valore fisico in oro con documentazione comprovante il valore all’acquisto, se al momento della vendita la plusvalenza fosse superiore al 25% converrebbe vendere come se il documento di acquisto fosse smarrito?
    Riprendendo il vostro esempio e considerando che negli ultimi 10 anni l’oro ha raddoppiato il valore, se 10 anni fa il sig. Tizio avesse comprato 18500€ e avesse venduto oggi, avrebbe circa 37000€, quindi 18500€ di plusvalenza e pagherebbe 4810€ di tasse.
    Se avesse perso la fattura pagherebbe il 26% sul 25% del valore di vendita, quindi se il 25% di 37000€ è 9250€, pagherebbe il 26% di 9250 che è 2405€.
    Metà del semplice 26% sulla plusvalenza. E’ corretto?
    Grazie

    • Staff Orogenesi dice:

      Buongiorno, Alessandro.
      In merito ai calcoli da lei descritti, direi che è tutto corretto.
      Rimane il fatto che, per correttezza, se la fattura c’è, va presa in considerazione.
      Tra l’altro, tenga presente che, specie negli ultimi anni, da quando si è entrati in regime di fatturazione elettronica, anche in caso di smarrimento della fattura, essa è sempre reperibile.
      Può, ad esempio, richiederla al banco metalli da cui ha comprato, oppure basta entrare nel proprio cassetto fiscale e trovarla lì, visto che siamo obbligati, sia in fase di acquisto che in fase di vendita, ad effettuare la comunicazione all’agenzia delle entrate.

      • Alessandro dice:

        Certo, ovviamente per correttezza è giusto che la fattura venga considerata nel momento in cui c’è. L’inserimento della fattura elettronica come sistema di tracciamento è chiaramente un modo per legare l’oggetto o il valore a un pagamento e quindi giustamente diventa rischioso o impossibile far finta di niente. Però deve essere stato “curioso” fino a qualche anno fa!!

          • Staff Orogenesi dice:

            Buongiorno, l’operazione di vendita ufficiale è ammessa solo da parte dei banco metalli, autorizzati dalla Banca d’Italia. Quindi, lei può vendere solo al banco metalli 🙂

  59. Paola dice:

    Buongiorno, se acquistassi monete d’oro da investimento per un valore totale di 10.000€ e volessi regalarle ai miei nipoti (5000€ a testa) che vivono all’estero, cosa devo dichiarare e come potranno loro in un futuro rivenderle? Grazie

    • Staff Orogenesi dice:

      Buongiorno, trattandosi di estero forse è meglio informarsi con un consulente. In Italia, comunque, potrebbero rivendere tranquillamente presso qualsiasi banco metalli.

  60. Maddalena dice:

    Buon pomeriggio, come si applica la normativa per le monete d’oro, fior di conio, che si sono ricevute in regalo, in caso di vendita? a che regime fiscale sottostanno?
    grazie

    • Staff Orogenesi dice:

      Buongiorno, con l’ultima finanziaria approvata, la legge prevede, per la fattispecie presa in esempio, la tassazione del 26% del totale della vendita.

  61. Adolfo dice:

    Buonasera. Nel 2012 acquistai delle sterline d’oro da un parente che voleva monetizzarle in quanto doveva acquistare un immobile. Per conservare traccia della cosa, annotammo su un foglio sottoscritto da entrambi la data e il prezzo a cui le monete furono vendute. Ora avrei intenzione di venderle a mia volta. Con la nuova legge di bilancio, dovrei pagare il 26% su tutto ciò che incasserò con la vendita o solo sulla differenza fra il prezzo attuale e quello risultante dall’atto sottoscritto nel 2012?

    • Staff Orogenesi dice:

      Buongiorno, gli unici enti autorizzati a vendere oro da investimento sono i banchi metalli come noi o le banche, con autorizzazione della Banca d’Italia. Quindi, il foglio scritto non rappresenta una fattura con comunicazione ad agenzia delle entrate. Di conseguenza, dovrebbe pagare il 26% sul totale. Ad ogni modo, le consigliamo di rivolgersi a un commercialista per capire meglio la situazione 🙂

  62. Massimo dice:

    Buongiorno, ho venduto nel 2023 delle sterline d’oro con regolare fattura. Nella dichiarazione dei redditi del 2024 dovrei pagare il 26% sul 25% del valore totale di vendita in quando questa è stata fatta nel 2023 e quindi con la vecchia normativa oppure ricado già in quella nuova? Grazie mille, ciao.

    • Staff Orogenesi dice:

      Buongiorno Massimo,
      la invito a verificare con il suo commercialista, ma credo che nel suo caso debba pagare le tasse secondo la vecchia normativa.

  63. Roberto dice:

    Buongiorno, avendo acquistato oro da investimento molti anni fa non ho la fattura ma mi rilasciarono uno scontrino fiscale, che ancora conservo, ha la stessa validità di attestazione dell’importo pagato? Grazie. Saluti

    • Staff Orogenesi dice:

      buongiorno, ha effettuato l’acquisto presso un banco metalli o una gioielleria? in realtà dovrebbe avere la fattura, e l’articolo deve essere riportato esente iva. Consideri che solo i banchi metalli come noi sono autorizzati, dalla Banca d’Italia, a vendere oro da investimento esente iva. Inoltre, per emettere fattura viene richiesto anche documento di identità e codice fiscale, necessari per la comunicazione all’agenzia delle entrate (obbligo di legge)

  64. Fulvio Arzon dice:

    Salve, sarebbe mia intenzione acquistare una o più monete d’oro per regalarle a mio figlio.
    Se un giorno mio figlio volesse rivendere tali monete e fosse in possesso della ricevuta d’acquisto a mio nome, pagherebbe in tasse il 26% della plusvalenza o il 26% dell’intero valore di vendita?
    In alternativa, all’atto dell’acquisto è possibile intestare la ricevuta a nome di mio figlio (anche se il pagamento risulta a mio nome)?

    • Staff Orogenesi dice:

      Buongiorno, e grazier per averci scritto. La fattura viene intestata a chi effettua il pagamento, quindi se effettua lei l’acquisto non è possibile intestare la fattura a suo figlio.
      Riguardo la tassazione, il consiglio che diamo sempre è di sentire un commercialista nel momento in cui si deciderà di effettuare la vendita, in quanto le leggi potrebbero cambiare nel corso del tempo. Se suo figlio vende delle monete che non ha comprato lui, dovrà pagare il 26% di tasse sul totale dell’importo. Se viene fatto un atto di successione o di donazione in cui viene quantificato il valore delle monete, allora in quel caso tale documento potrebbe valere come documento d’acquisto, e quindi si pagherebbe il 26% sull’eventuale plusvalenza. Ma ripeto: sempre meglio sentire un commercialista nel momento in cui si deciderà l’operazione

  65. Tiziana Lombardi dice:

    Buongiorno
    siamo al 2024.
    Ora se non erro il 26%, senza fattura perchè lingotti regalati 20 anni fa dal nonno ormai deceduto, è sul valore intero. Potreste confermarlo?
    Grazie mille

  66. Emanuele dice:

    Buongiorno,
    innanzitutto complimenti per l’articolo ben scritto. Avrei una domanda in riferimento alla nuova legge che da gennaio 2024 prevede la tassazione al 26% sull’intera somma se non si è in possesso della ricevuta di acquisto. La norma è già attiva per quel che concerne i redditi 2023, oppure verrà applicata con la dichiarazione del 2025 relativamente ai redditi 2024? Grazie mille
    Emanuele

    • Staff Orogenesi dice:

      Buongiorno, la norma non è retroattiva, quindi vale per le vendite che avverranno nell’anno in corso (2024), che poi andranno dichiarate con il 730 l’anno prossimo

  67. arnaldo dice:

    Buongiorno, ho in mio possesso delle medaglie in oro coniate dalla IPSZ ( quindi non sono nè sterline o marenghi nè altro avente corso legale nè lingotti )
    la fiscalità del 26% sul controvalore , mi è stato detto non si applica a questa tipologia di oggetti ma solo, come accennato, a monete trattate ufficialmente

    • Staff Orogenesi dice:

      Buongiorno, sì, le medaglie non rientrano nella categoria “oro da investimento”, infatti, noi banchi metalli, non possiamo acquistarli.
      Deve vendere nei compro oro, quindi la normativa del 26% non dovrebbe valere. Ma è sempre bene informarsi con un commercialiasta 🙂

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *